Preghiera contro la tratta

Si è svolta venerdì sera a Padova la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.

Due storici luoghi di culto del quartiere Arcella hanno ospitato il cammino e la veglia contro la tratta organizzati dalla Caritas, dalla Pastorale sociale e dalla Pastorale dei migranti con Usmi (Unione superiori maggiori d’ Italia), le suore francescane dei poveri del progetto Miriam che da anni sostengono le donne vittime di tratta, i Comboniani e la Società missioni africane.

Il cammino è partito dalla chiesa di San Lorenzo da Brindisi per proseguire alla volta di quella di Sant’ Antonino, dove il vicario episcopale don Leopoldo Voltan ha presieduto la veglia di preghiera alla presenza di religiosi e fedeli.

Un centinaio sono partiti dal sagrato di via Perosi e, fiaccole alla mano, hanno raggiunto viale dell’ Arcella. Tra loro suore, volontari, adulti di ogni età e alcuni gruppi di giovani scout. Numerosa anche la partecipazione di uomini e donne di origine straniera che al ritmo dei tamburi hanno scandito con i canti l’ intera marcia.

A Sant’ Antonino tanti altri li hanno attesi per partecipare quello che non è stato solo un rito religioso, ma un vero e proprio momento di riflessione.

I dati del fenomeno, pubblicati sul sito www.preghieracontrotratta.org, sono agghiaccianti: quasi 25 milioni di persone nel mondo sono vittime di lavoro forzato, mentre il 59 per cento delle vittime è destinata alla prostituzione. Inquietante poi il dato sul traffico di organi: si stima che l’8 per cento dei 100 mila trapianti effettuati in tutto il mondo sia fatto con organi provenienti dal commercio illegale.

La definizione della tratta internazionalmente riconosciuta si trova nel Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e combattere la tratta delle persone, soprattutto delle donne e dei bambini, in aggiunta alla Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale. All’articolo 3 è scritto:

La “tratta di persone” include il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il dare alloggio o il ricevere presone, mediante la minaccia, l’uso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, il raggiro, l’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, mediante il dare e il ricevere pagamenti o benefici per avere il consenso di persone che hanno il controllo su altre persone, ai fini dello sfruttamento.
Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione, o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, la schiavitù, o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi.
Il consenso di una vittima della tratta delle persone allo sfruttamento, secondo i modi esposti nel sottoparagrafo (1) di questo articolo, è irrilevante dove sia stato impiegato uno qualsiasi dei mezzi esposti nel sottoparagrafo (1).
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il dare alloggio o il ricevere un minore ai fini dello sfruttamento sono considerati ‘tratta delle persone’ anche se non richiedono alcuno dei mezzi esposti nel sottoparagrafo (a) di questo articolo.
Per ‘minore’ si intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.”
Tutte le vittime della tratta delle persone sono protette, non solo quelle che possono provare di essere state costrette (art. 3a e 3b).
La definizione garantisce che la vittima non debba sostenere l’onere della prova (art.3b)
Il consenso della vittima della tratta è irrilevante (art. 3b).